AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  18  novembre  1993,  n.
462,  17  gennaio  1994,  n.  32,  e  17  marzo 1994, n. 178, recanti
disposizioni in materia  di  lavori  socialmente  utili,  inserimento
professionale  dei  giovani  e  contratti  di formazione e lavoro; 18
gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in
materia  di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali   e   di   sgravi
contributivi;  18  gennaio  1994,  n.  40,  e  18 marzo 1994, n. 185,
recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".  I
DD.LL.  sopracitati non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,   rispettivamente,   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 13 del 18 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114
del 18 maggio 1994, n. 66 del 21 marzo 1994, n.  117  del  21  maggio
1994, n. 66 del 21 marzo 1994 e n. 117 del 21 maggio 1994).
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12 agosto 1994 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni
  1.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche  ai  fini  della  programmazione
delle  risorse  a  sostegno  del  reddito dei lavoratori, l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi  e  alle  aree  territoriali  e
detta,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  i  criteri  generali  per  la  gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale.
  2.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo  1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
attribuite al Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  le
competenze   del   soppresso   Comitato   interministeriale   per  il
coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI)  in  materia   di
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale.  Il comitato
tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,
presieduto  da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in posizione di  fuori  ruolo,  opera  presso  il
predetto  Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale relazioni
sull'andamento degli interventi di cassa integrazione  salariale.  Il
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
al CIPE  sull'andamento  dell'utilizzo  delle  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
  3.  ((  Il  trattamento  straordinario di integrazione salariale e'
concesso con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  entro  quaranta  giorni  dalla  richiesta  nel caso di crisi
aziendale ed entro centoventi giorni  dalla  richiesta  nel  caso  di
ristrutturazione,  riorganizzazione e conversione aziendale. )) A tal
fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della  legge  20  maggio
1975,  n.  164,  si  svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta
del  trattamento,  la  trasmette  immediatamente,  con   le   proprie
valutazioni,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale,
nonche' alla commissione regionale per l'impiego perche' questa,  con
l'assistenza  tecnica  dell'agenzia  per  l'impiego,  possa esprimere
motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto
riguardi unita' produttive ubicate in diverse province  della  stessa
regione  o  in  piu' regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione  o  presso
la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e  della  previdenza sociale. (( Le domande di proroga semestrale del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  devono  essere
presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza
di primo riconoscimento. ))
  4.  Il  comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
  " 3. La durata dei programmi di ristrutturazione,  riorganizzazione
o  conversione  aziendale  non  puo'  essere superiore a due anni. Il
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  ha  facolta'  di
concedere  due  proroghe,  ciascuna  di durata non superiore a dodici
mesi,  per  quelli  tra  i  predetti  programmi  che  presentino  una
particolare  complessita'  in  ragione delle caratteristiche tecniche
dei  processi  produttivi  dell'azienda,  ovvero  in  ragione   della
rilevanza   delle   conseguenze  occupazionali  che  detti  programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed  alla  sua
articolazione sul territorio.".
(( 5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto   ))
(( 1980, n. 427, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per ))
(( gli impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna ))
(( settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo'       ))
(( superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo  ))
(( mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento ))
(( per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei      ))
(( ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000   ))
(( mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle   ))
(( ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di  ))
(( ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione   ))
(( salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione  ))
(( mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono    ))
(( aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante ))
(( dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al        ))
(( consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.".       ))
  6.   Le   disposizioni   in   materia   di  diritto  a  trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  e di cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  non
si  applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
dell'articolo  1  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.   384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
ai lavoratori che fruiscono dei  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'.
  7.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento
straordinario di integrazione salariale (( si applica  ai  dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in
forma   cooperativa,  anche  ai  soci  lavoratori,  addetti  in  modo
prevalente  e  continuativo  ))  allo  svolgimento  delle   attivita'
appaltate.  Il  trattamento di integrazione salariale e' concesso nei
casi in  cui  i  predetti  lavoratori  siano  sospesi  dal  lavoro  o
effettuino  prestazioni  di  lavoro  ad orario ridotto in conseguenza
della   riduzione   delle   attivita'    appaltate    ove    connessa
all'attuazione,  da  parte  dell'appaltante,  di  programmi  di crisi
aziendale, o di programmi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
conversione  aziendale,  che  abbiano dato luogo all'applicazione del
trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.