AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio 1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; 18 gennaio 1994, n. 40, e 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". I DD.LL. sopracitati non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114 del 18 maggio 1994, n. 66 del 21 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 66 del 21 marzo 1994 e n. 117 del 21 maggio 1994). Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Norme in materia di cassa integrazione guadagni 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale. 2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori. 3. (( Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. )) A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' alla commissione regionale per l'impiego perche' questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (( Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza di primo riconoscimento. )) 4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.". (( 5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto )) (( 1980, n. 427, e' sostituito dal seguente: )) (( "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per )) (( gli impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna )) (( settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' )) (( superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo )) (( mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento )) (( per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei )) (( ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 )) (( mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle )) (( ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di )) (( ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione )) (( salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione )) (( mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono )) (( aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante )) (( dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al )) (( consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.". )) 6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita'. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (( si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo )) allo svolgimento delle attivita' appaltate. Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.